Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo I
Art. 11
In vigore dal 9 feb 1974
Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia.
Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.
Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell' occorre il voto unanime degli enti partecipanti; per quello sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.
Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore generale dell'Istituto, che fungerà da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-11