Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo II
Art. 5
5 / 33In vigore dal 9 feb 1974
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-5