Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo II
Art. 17
17 / 33In vigore dal 9 feb 1974
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci.
Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 componenti.
Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-17