Art. 14
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 14

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In vigore dal 9 feb 1974
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

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Pro

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