Art. 6

In vigore dal 31 lug 1968
L'art. 146 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente: "All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono, su apposito registro, una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto. Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario. Anche l'amministrazione centrale tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto, sulla quale registra le singole operazioni di deposito o di rimborso che le vengono partecipate dagli uffici".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-6

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