Art. 2
In vigore dal 31 lug 1968
Tra l'art. 152 e l'art. 153 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 152-bis - Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendano valersi delle casse di risparmio postali per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio postale, l'emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi:
a) somme costituenti rendite o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilità degli amministratori;
b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio.
I libretti emessi per il deposito delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma, sono sottoposti al vincolo per "collocamento di capitali".
Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate dal visto di approvazione della competente autorità tutoria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-2