Art. 4

In vigore dal 31 lug 1968
L'art. 143 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente: "Gli uffici postali che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono anche effettuare, se espressamente autorizzati dalla competente direzione provinciale, il servizio dei libretti al portatore e quello dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati. L'amministrazione centrale ha facoltà, di stabilire modalità per l'applicazione di quanto previsto nel comma precedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-4

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