Art. 8

In vigore dal 31 lug 1968
I crediti degli speciali fascicoli per depositi a favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno trasferiti, mediante rinnovazione, su libretti nominativi ordinari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-8

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