Art. 3
In vigore dal 31 lug 1968
Tra l'art. 163 e l'art. 164 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 163-bis - I rimborsi, a saldo o in conto, del capitale risultante sui libretti di cui al secondo comma dell'articolo 152-bis sono subordinati all'autorizzazione della competente autorità tutoria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-3