Art. 1
In vigore dal 31 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 44;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni:
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'interno;
Decreta:
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Il servizio speciale, effettuato dalle casse di risparmio postali per conto di province, comuni, istituti di beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, previsto nel regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è soppresso e pertanto sono abrogati gli articoli 205 e 206 del medesimo regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-1