Art. 1

In vigore dal 31 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 44; Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni: Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'interno; Decreta: . Il servizio speciale, effettuato dalle casse di risparmio postali per conto di province, comuni, istituti di beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, previsto nel regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è soppresso e pertanto sono abrogati gli articoli 205 e 206 del medesimo regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-1

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Art. 1 Modificazioni del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo