Art. 5
In vigore dal 31 lug 1968
L'art. 144 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:
"I libretti nominativi sono di due tipi: libretti ordinari, emessi a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio della Repubblica, e libretti speciali, emessi a favore di italiani residenti all'estero. I libretti al portatore sono di un solo tipo.
I libretti nominativi ordinari e quelli al portatore contengono un certo numero di cedole, le quali sono di due specie, a seconda che occorrano per eseguire rimborsi nell'ufficio di emissione del libretto o in altro ufficio. I libretti nominativi speciali non sono provvisti di cedole.
La forma e le caratteristiche dei libretti sono determinate con decreto ministeriale.
Appositi fascicoli vengono adoperati per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati.
I depositi giudiziari vengono effettuati su appositi libretti infruttiferi.
Tutti i libretti o fascicoli sono distinti con un numero progressivo, seguito da un numero frazionario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-5