Art. 9
In vigore dal 31 lug 1968
L'art. 189 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:
"Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, provinciali o comunali o di altri enti, escluse le opere pie, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'amministrazione o allo ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata.
I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma precedente sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorità tutorie.
Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-9