Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 197

Agevolazioni fiscali

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967; Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-197

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo