Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 192
Edifici di culto
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967.
Gli edifici di culto di cui all', lettera a) e quelli che siano realizzati ai sensi del presente capo, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-192