Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 189
Modalità per la determinazione del canone di locazione degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952.
Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-189