Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 190
Cessione in proprietà degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952
Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.
Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, può essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.
Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.
Il contratto di compra-vendita è stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-190