Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 195

Interventi indifferibili di puntellamento

In vigore dal 9 lug 1968
. L. n. 126/1967; Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all', il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni "Sassi", a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato ad eseguire nei rioni "Sassi" la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-195

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