Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 198
Esecuzione di opere pubbliche
In vigore dal 9 lug 1968
°, c. e tabelle, L. n. 255/1906.
Ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo provvede alle opere pubbliche nelle province calabresi relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle A-bis, B, C, D, E, F e K annesse alla legge medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-198