Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo IV

Art. 199

Dichiarazione di pubblica utilità

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 255/1906. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare è determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 per la Sardegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-199

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo