Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 199
Dichiarazione di pubblica utilità
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 255/1906.
L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare è determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 per la Sardegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-199