Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 196
Disposizioni per la tutela artistica e paesistica
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967;
In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-196