Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 201
Opere stradali: costruzione e manutenzione
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 255/1906.
La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo è fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.
Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.
Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.
, c. 2°, R.D. legge n. 558/1920.
La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, può essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-201