Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 206
Classificazione dei territori calabresi
In vigore dal 9 lug 1968
, L n. 1177/1955
Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulle norme per la bonifica integrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-206