Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 209
Istituzione di un comitato di coordinamento
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955.
La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo.
, L. n. 890/1962.
Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall' è costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche.
Il comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-209