Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 207
Misura dei contributi
In vigore dal 9 lug 1968
, c. 2°, legge n. 1177/1955.
Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.
Il pagamento del contributo dovuto ai privati è eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.
Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-207