Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 203
Opere di rimboschimento in Calabria
In vigore dal 9 lug 1968
, c. 1°, R.D. n. 3267/1923.
Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all', per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-203