Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 214

Costituzione di uffici speciali

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955 La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste. All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-214

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