Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 217
Consegna delle opere agli enti competenti
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955.
Consegna delle opere agli enti competenti Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell' per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-217