Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 218

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955. Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-218

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