Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 214
40 / 335Costituzione di uffici speciali
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955
La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste.
All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i
lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-214