Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 187
Termine per l'occupazione degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952.
Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.
È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-187