Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 182

Costruzione di alloggi popolari

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell', nei limiti di spesa previsti all' da assegnare a norma dell' a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei "Sassi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-182

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