Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 180

Aggiornamento del piano di trasferimento

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967. Il piano di trasferimento previsto dall', comma primo, del presente testo unico, è aggiornato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare: 1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge; 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate. Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo. Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo. Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell' della legge 21 luglio 1965, n. 904, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, numero 167, sull'edilizia economica e popolare. , L. n. 619/1952. L'approvazione del piano di trasferimento, aggiornato ai sensi del primo comma del presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli e seguenti della legge 25 luglio 1865, n. 2359.
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