Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo I

Art. 176

Manutenzione ordinaria acquedotti

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 601/1917. , L. n. 601/1917 Alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata, si applicano le disposizioni di cui al 30 comma dell' ed al 10 e 20 comma dell' della legge 7 aprile 1917, n. 601, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria. , D.L.Lgt. n. 1679/1917 modific. dall', c. 2° D.L.Lgt. n. 1019/1918 La relativa spesa è sostenuta dalle province ed è a carico dei comuni per un quarto e dello Stato per la metà. La spesa è obbligatoria per le province ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati. , L. n. 445/1908. , c. 1° e 2°, idem Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla conservazione degli acquedotti costruiti in esecuzione delle disposizioni di cui al numero 8 dell' provvedono i comuni o separatamente o riuniti in consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali. La formazione di ciascun consorzio è promossa dal prefetto in tempo utile affinché il consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto. Il progetto di consorzio contiene le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun comune in relazione al rispettivo grado di interesse. Il consorzio è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. , L. n. 445/1908. Contro la ripartizione della spesa fra i comuni consorziati è ammesso il ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato. Gli statuti dei consorzi deliberati dai rappresentanti dei comuni consorziati, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto. Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritti per quelle comunali.
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