Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo I

Art. 171

Costruzione di alloggi popolari

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1844/1962 Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sull'edilizia economica e popolare, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68. La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-171

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo