Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 174
Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.
In vigore dal 9 lug 1968
° e 3° comma, L. n. 140/1904;
, n. 8, R. D. n. 1775/1931 Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti:
, L. n. 140/1904.
, R. D. n. 3267/1923
1) per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
, lettera a), L. n. 140/1904 e , L. n.
5147/1869
2) per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle province meridionali e continentali, 30 maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che più ne difettano, e 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella B, annessa alla legge 31 marzo 1904, n.
140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;
, lettera b), L. n. 140/1904.
3) per l'ultimazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella C, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140;
, lettera c), L. n. 140/1904.
, idem.
, idem.
4) per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella D, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140; la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle B, C e D, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia; sono ridotti alla metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333;
, idem.
, L. n. 4613/1868.
5) per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi; la relativa spesa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia;
e tab. S, L. n. 140/1904.
, D. Lgt. 1679/1917, modificato dal D. Lgt. n.
1019/1918.
6) per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell' del decreto legislativo 30 gennaio 1918, n. 1019 e successive modificazioni;
e tab. B, lett. a), L. n. 140/1906.
, L. n. 445/1908.
7) per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella E, n. 1, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e del comune di Potenza, a norma dell', lettera a), della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria;
, L. n. 140/1904
, L. n. 1021/1924.
8) per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-174