Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo I

Art. 175

Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione

In vigore dal 9 lug 1968
° c., legge n. 140/1904. , L. n. 5147/1869. L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. , L. n. 4613/1868. , L. n. 306/1906. In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata nel modo indicato all' della legge 2 agosto 1897, numero 382, sulla Sardegna. ° c., legge n. 140/1904. ° c., legge n. 140/1904. Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo è quello portato dal catasto attuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-175

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