Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 175
Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione
In vigore dal 9 lug 1968
° c., legge n. 140/1904.
, L. n. 5147/1869.
L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
, L. n. 4613/1868.
, L. n. 306/1906.
In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata nel modo indicato all' della legge 2 agosto 1897, numero 382, sulla Sardegna.
° c., legge n. 140/1904.
° c., legge n. 140/1904.
Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo è quello portato dal catasto attuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-175