Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 173
Assegnazione degli alloggi popolari
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1844/1962.
Gli alloggi popolari costruiti ai sensi dell' sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè siano residenti, da data non posteriore al 12 febbraio 1962, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-173