Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 168
Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno
In vigore dal 9 lug 1968
, c. 9°, legge n. 1431/1962
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all' della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-168