Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo I

Art. 164

Programmazione ed esecuzione delle opere

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 7/1962 I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza. Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno. Nei programmi possono essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo. Negli stessi programmi possono essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali. Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvedono i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli, secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli. L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente le espropriazioni per causa di utilità pubblica.
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