Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 163
Autorizzazione all'emissione di obbligazioni
In vigore dal 9 lug 1968
, L n. 7/1962.
Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.
Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato che ad altri enti.
I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.
Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.
La emissione delle obbligazioni non può in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.
Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.
Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-163