Art. 187 · Termine per l'occupazione degli alloggi
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 187

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Termine per l'occupazione degli alloggi

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952. Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-187