Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 197
29 / 335Agevolazioni fiscali
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967;
Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-197