Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 33

Tambucci di accesso

In vigore dal 12 ago 1967
I tambucci di accesso sistemati sulle parti esposte del ponte del bordo libero e del ponte di sovrastrutture chiuse, devono essere robusti. La soglia delle aperture in essi praticate deve essere alta sul ponte come i battenti delle boccaporte secondo gli . Le porte devono essere robuste e devono poter essere chiuse a forza, sia dall'interno che dall'esterno. Se il tambuccio si trova nella quarta parte della lunghezza dello scafo a partire da prora, deve essere d'acciaio e deve essere inchiodato alle lamiere del ponte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-33

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