Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 29

Aperture dei locali apparato motore situate in posizioni esposte sul ponte del bordo libero e dei mezzi casseri

In vigore dal 12 ago 1967
Queste aperture devono essere convenientemente ed efficacemente racchiuse da robusti cofani d'acciaio. Se i cofani non sono protetti da altre strutture, la loro robustezza deve essere oggetto di speciale attenzione. Le porte dei cofani devono essere d'acciaio, efficacemente rinforzate, permanentemente collegate alle paratie, ed atte ad essere chiuse a forza sia dall'interno che dall'esterno. La soglia delle aperture deve essere elevata almeno 610 mm sul ponte del bordo libero ed almeno 457 mm sul ponte di un mezzo cassero. I battenti degli osteriggi delle caldaie, i battenti alla base dei fumaioli e quelli delle trombe di ventilazione devono elevarsi sul ponte quanto è possibile e ragionevole. Gli osteriggi delle caldaie devono avere robusti coperchi di acciaio permanentemente collegati nella loro giusta posizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-29

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