Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 30

Aperture dei locali apparato motore situate in posizione esposte dei ponti di sovrastrutture, eccettuati i mezzi casseri

In vigore dal 12 ago 1967
Queste aperture devono essere debitamente intelaiate ed efficacemente racchiuse da un robusto cofano di acciaio. Le porte dei cofani devono essere robuste, permanentemente collegate alla paratia ed atte ad essere chiuse a forza, sia dallo interno che dall'esterno. La soglia delle aperture deve elevarsi almeno 380 mm sul ponte delle sovrastrutture. I battenti degli osteriggi delle caldaie, i battenti alla base dei fumaioli e quelli delle trombe di ventilazione, devono elevarsi sul ponte quanto è possibile e ragionevole. Gli osteriggi delle caldaie devono avere robusti coperchi di acciaio, permanentemente collegati nella loro giusta posizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-30

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Aperture dei locali apparato motore situate in posizione esposte dei ponti di sovrastrutture, eccettuati i mezzi casseri (Art. 30 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.) — Testo vigente | Portale Normativo