Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 32

Portelli senza battente per carbone

In vigore dal 12 ago 1967
I portelli per carbone, senza battente, con giunto a vite o a baionetta, si possono sistemare nei ponti delle sovrastrutture. Essi devono essere di ferro o di acciaio, robusti ed a chiusura stagna. Se un portello per carbone non è munito di cerniera si deve provvedere un sistema di attacco permanente con catena. Nelle piccole navi destinate a traffici speciali, l'ubicazione dei portelli senza battente per carbone deve essere approvata dall'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-32

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