Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 36
Aperture nei fianchi della nave per barcarizzi, portelli da carico o da carbone e simili
In vigore dal 12 ago 1967
Le aperture nei fianchi della nave sotto il ponte del bordo libero, devono essere munite di porte o chiusure stagne che, insieme con i relativi dispositivi di collegamento, devono essere sufficientemente robusti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-36