Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 41

Sicurezza delle persone comunque imbarcate

In vigore dal 12 ago 1967
Si devono provvedere passerelle, passamani o altri efficienti dispositivi per la sicurezza delle persone imbarcate, quando si recano nei locali di alloggio, e in genere in tutti i locali ove può essere necessaria la loro presenza. La robustezza delle casette destinate all'alloggio dell'equipaggio nelle navi senza sovrastrutture, deve essere equivalente a quella prescritta per le paratie dei cassieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-41

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