Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 41
41 / 122Sicurezza delle persone comunque imbarcate
In vigore dal 12 ago 1967
Si devono provvedere passerelle, passamani o altri efficienti dispositivi per la sicurezza delle persone imbarcate, quando si recano nei locali di alloggio, e in genere in tutti i locali ove può essere necessaria la loro presenza.
La robustezza delle casette destinate all'alloggio dell'equipaggio nelle navi senza sovrastrutture, deve essere equivalente a quella prescritta per le paratie dei cassieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-41