Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 45

Altezza (a)

In vigore dal 12 ago 1967
L'altezza considerata nel presente regolamento è la distanza verticale misurata a metà della lunghezza, dalla faccia superiore della chiglia alla retta del baglio del ponte di bordo libero. Nelle navi di legno e composite l'altezza deve essere misurata a partire dall'orlo inferiore della battuta di chiglia. Se il contorno della parte inferiore della sezione maestra è concavo, oppure se i corsi dei torelli sono grossi, l'altezza va misurata a partire dal punto di intersezione della retta tangente alla parte pianeggiante del fondo con la superficie laterale della chiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-45

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